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Stai esplorando il quadro generale della Legge n. 91/2025.
| Disposizione | Delega | Decreto legislativo |
|---|---|---|
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 luglio 2025), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 ottobre 2025), il Governo adotta i decreti legislatividi recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 luglio 2026). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 19 direttive e 13 regolamenti. L’allegato A contiene 21 direttive. | Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degliinfermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania. |
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 luglio 2025), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 ottobre 2025), il Governo adotta i decreti legislatividi recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 luglio 2026). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 19 direttive e 13 regolamenti. L’allegato A contiene 21 direttive. | Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali. |
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 luglio 2025), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 ottobre 2025), il Governo adotta i decreti legislatividi recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 luglio 2026). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 19 direttive e 13 regolamenti. L’allegato A contiene 21 direttive. | Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. |
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 luglio 2025), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 ottobre 2025), il Governo adotta i decreti legislatividi recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 luglio 2026). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 19 direttive e 13 regolamenti. L’allegato A contiene 21 direttive. | Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. |
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 luglio 2025), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 ottobre 2025), il Governo adotta i decreti legislatividi recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 luglio 2026). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 19 direttive e 13 regolamenti. L’allegato A contiene 21 direttive. | Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. |
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 luglio 2025), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 ottobre 2025), il Governo adotta i decreti legislatividi recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 luglio 2026). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 19 direttive e 13 regolamenti. L’allegato A contiene 21 direttive. | Recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. |
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 luglio 2025), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 ottobre 2025), il Governo adotta i decreti legislatividi recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 luglio 2026). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 19 direttive e 13 regolamenti. L’allegato A contiene 21 direttive. | Attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. |
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 luglio 2025), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 ottobre 2025), il Governo adotta i decreti legislatividi recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 luglio 2026). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 19 direttive e 13 regolamenti. L’allegato A contiene 21 direttive. | Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. |
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 luglio 2025), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 ottobre 2025), il Governo adotta i decreti legislatividi recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 luglio 2026). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 19 direttive e 13 regolamenti. L’allegato A contiene 21 direttive. | Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. |
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (10 luglio 2025), ovvero scada nei tre mesi successivi (10 ottobre 2025), il Governo adotta i decreti legislatividi recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 10 luglio 2026). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 19 direttive e 13 regolamenti. L’allegato A contiene 21 direttive. | Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. |
| Sede | Totale | Proponenti |
|---|---|---|
| Commissione | 39 |
|
| Assemblea | 4 |
|