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Indice della pagina
Stai esplorando il quadro generale della Legge n. 36/2026.
| Disposizione | Delega | Decreto legislativo |
|---|---|---|
| Art. 1, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[1], i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge e all’annesso allegato A.[2] [1] Ai sensi dell’art. 31, co. 1, della L. 234/2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (9 aprile 2026), ovvero scada nei tre mesi successivi (9 luglio 2026), il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 9 aprile 2027). [2] Gli articoli da 3 a 19 recano principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione di 6 direttive e 11 regolamenti. L’allegato A contiene 18 direttive. | Non attuato |
| Art. 1, co. 1. | Rinvio alle procedure di cui all’art. 31, co. 5, della L. 234/2012: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. | Non attuato |
| Art. 2. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 9 ottobre 2027) disposizioni recanti sanzionipenali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. | Non attuato |
| Art. 3, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 9 aprile 2027), uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822. | Non attuato |
| Art. 4, co. 1. | Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 (entro il 9 luglio 2026 v. art.1, co. 1). | Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. |
| Art. 5, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 9 ottobre 2026), uno o più decreti legislativi al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, alla sentenza della Cortedi giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21. | Non attuato |
| Art. 6, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 (entro il 9 luglio 2026 v. art. 1, co. 1). | Non attuato |
| Art. 7, co, 1. | Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025 (entro il 15 ottobre 2026 v. art. 1, co. 1). | Non attuato |
| Art. 8, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 9 aprile 2027), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024. | Non attuato |
| Art. 9, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 9 ottobre 2026), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 14 giugno 2023. | Non attuato |
| Sede | Totale | Proponenti |
|---|---|---|
| Commissione | 22 |
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| Assemblea | 6 |
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