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Stai esplorando il quadro generale della Legge n. 132/2025.
| Disposizione | Delega | Decreto legislativo |
|---|---|---|
| Art. 16, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 10 ottobre 2026), uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. | Non attuato |
| Art. 24, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 10 ottobre 2026), uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. | Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. |
| Art. 24, co. 1. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 10 ottobre 2026), uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. | Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione. |
| Art. 24, co. 3. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge entro il 10 ottobre 2026), uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale. | Non attuato |
| Sede | Totale | Proponenti |
|---|---|---|
| Commissione | 54 |
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| Assemblea | 5 |
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